Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori - Anno 2022
(ai sensi della Legge 448/1998 art. 65 e ss.mm.ii.)
L’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a euro 147,90; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.955,98.
Il contributo può essere richiesto dal genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, inseriti nella sua stessa scheda anagrafica (Stato di Famiglia) e conviventi.
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2022 allo Sportello Sociale del Comune di Russi, sito in via Trieste 1, dove è possibile avere informazioni dettagliate sui requisiti previsti dalla normativa e sulla documentazione da allegare.
Si precisa inoltre che l'art. 65 della Legge 448/1998 è stato abrogato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 230/2021 a decorrere dal 1° marzo 2022; pertanto, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della Legge 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022.
REQUISITI RICHIESTI
L'assegno può essere richiesto dai/dalle cittadini/e italiani/e (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o dai/dalle cittadini/e di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in una delle seguenti condizioni:
- rifugiato/a politico/a, suo/a familiare o superstite;
- apolide, suo/a familiare o superstite;
- titolare della protezione sussidiaria;
- aver soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, suo/a familiare o superstite;
- familiare di cittadino dell'Unione Europea o di cittadino lungosoggiornante, non avente la cittadinanza di uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino/a/lavoratore/trice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, suo/a familiare;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs 40/2014), suo/a familiare.
Ulteriori requisiti:
1. residenza nel Comune di Russi;
2. almeno 3 figli minori (sono da considerarsi tali i figli del/della richiedente, del coniuge e i figli adottati o ricevuti in affidamento preadottivo);
3. la presenza dei 3 figli minori nel nucleo familiare anagrafico del/della richiedente;
4. attestazione I.S.E.E. (valido per le prestazioni rivolte al/alla terzo/a figlio/a) in corso di validità con valore non superiore ad € 8.955,98.
Tutti i requisiti richiesti per l’erogazione dell’assegno devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena l’esclusione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- domanda redatta su apposita modulistica;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice IBAN del C/C bancario o del C/C postale o del libretto postale o dell'INPS card o della carta di pagamento intestato o cointestato al soggetto richiedente;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea: copia del documento di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
SPORTELLO SOCIALE del COMUNE DI RUSSI
Via Trieste 1, Russi
Tel: 0544 485850
Email: sportellosociale4@comune.ra.it
Il modulo della domanda è scaricabile qui sotto nella sezione "Contenuti correlati".
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2022 allo Sportello Sociale del Comune di Russi, sito in via Trieste 1, dove è possibile avere informazioni dettagliate sui requisiti previsti dalla normativa e sulla documentazione da allegare.
Per far fronte all'emergenza da COVID-19 sono in vigore alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni e pertanto prima di recarsi allo sportello è opportuno telefonare e verificare le modalità di accesso alle sedi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 448/1998 art. 65
DPCM n. 452/2000
Legge n. 388/2000 art. 80
D. Lgs n. 251/2007 art. 27 - Direttiva 2004/83/CE art. 28
Regolamento CE n. 883/2004 artt. 2 e 4
Regolamento UE n. 1231/2010 art. 1
D. Lgs n. 30/2007 art. 19 - Direttiva 2004/38/CE art. 24
Legge n. 97/2013 art. 13 - Direttiva 2003/109/CE
Accordi Euromediterranei con Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia
D. Lgs n. 40/2014 – Direttiva 2011/98/UE art. 12 comma 1 lett. e)
Decreto Legislativo 29/12/2021 n. 230
INFORMAZIONI UTILI
L’assegno è liquidato dall’INPS con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
Il calcolo al diritto viene effettuato tramite il programma informatico predisposto dall'INPS.
Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 e 47 del medesimo DPR.
Per informazioni più approfondite
Sportello Sociale del Comune di Russi, via Trieste 1 - Russi
0544 485850 - sportellosociale4@comune.ra.it