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IMU/Tasi per gli anni di imposta 2015-2019

Le aliquote IMU/Tasi sono rimaste invariate dal 2015 al 2019.

Di seguito un estratto dei punti principali dell'informativa dell'anno 2016 che teneva conto, a partire da quell'anno di imposta, di alcune riduzioni ed esenzioni adottate a livello nazionale con la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) e più precisamente:

  • Esenzione Tasi (aliquota 0,00%) per l’abitazione principale e pertinenze ammesse (art.1, commi 10-16);
  • Ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi ad uso gratuito a parenti di primo grado (padri-figli o viceversa), subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’art 1, comma 10;
  • Ulteriore riduzione del 25% della base imponibile per i fabbricati concessi in affitto a canone concordato, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 53-54.

Fatta eccezione per l’esenzione dalla Tasi per l’abitazione principale, le ulteriori riduzioni di cui sopra restavano subordinate alla presentazione della DICHIARAZIONE IMU nella quale il contribuente doveva attestare il rispetto delle condizioni richieste dalla legge (citando ad esempio gli estremi della registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate).

Relativamente alle condizioni per aver diritto alle riduzioni/esenzioni di cui sopra per abitazione principale doveva intendersi quella dove il contribuente, unitamente al proprio nucleo famigliare, aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale; analogamente, per aver diritto alle ulteriori riduzioni di cui sopra, per il parente o l’inquilino il fabbricato doveva risultare abitazione principale.

Restavano, inoltre, valide ed applicabili le aliquote agevolate per i fabbricati dati in comodato a parenti di primo grado (padri-figli e viceversa) e a fratelli-sorelle, nonché per gli affitti “a canone concordato” previa presentazione, una tantum, di apposita autodichiarazione su modulistica comunale per entrambe le casistiche.

Anche per la Tasi le aliquote sono invariate dal 2015, ma a partire dall'anno 2016 la tassa era dovuta solo sulle case di lusso (0,25%), sui fabbricati rurali strumentali (0,10%) e sui “fabbricati merce” (0,25%).

Informiamo inoltre che con delibera del Consiglio Comunale del 28/4 scorso il Comune di Russi ha apportato sostanziali integrazioni al vigente Regolamento Comunale delle Entrate; segnaliamo in particolare le seguenti novità e cioè la possibilità di:

  • dilazionare e rateizzare debiti tributari (art.10);
  • compensare somme a rimborso con versamenti successivi (art.16 - “compensazione verticale”);
  • ravvedere somme non versate anche oltre i termini normali (art.33 - “ravvedimento ultra-annuale”).

Le scadenze, per l'acconto e il saldo, dal 2015 sono state 16 giugno e 16 dicembre per ciascun anno di imposta con l'unica eccezione dell'anno 2019, poiché la prima rata di acconto scadeva non il 16 ma il 17 giugno. Con la rata di giugno il contribuente avrebbe potuto versare o solo l'acconto oppure in un'unica soluzione acconto e saldo.

Aliquote IMU-TASI invariate per gli anni di imposta dal 2015 al 2019

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