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Separazione e divorzio

 

1) ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce l'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare  gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Russi, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Russi;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Russi l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*

L'accordo non può contenere in alcun modo e sotto alcuna forma patti di trasferimenti patrimoniali tra i coniugi.**

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile, con la modulistica debitamente compilata e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Documentazione da presentare

  • Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli  e modello guida per la definizione dell'accordo (vedi allegati in fondo alla pagina). E' indispensabile che i coniugi indichino il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Russi
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi,  autocertificazione relativa ai figli , modello guida per la definizione  dell'accordo  e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi  modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.

Anche per la modifica è previsto il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.

 

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2) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (ART. 6 LEGGE 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo  può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia.

 

Trasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

Modalità di invio della convenzione

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf firmata  digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati  devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Russi: demograficorussi@legalmail.it

Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.

Competenza

L'Ufficio di stato civile  del Comune di Russi è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato  deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.

I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014. Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

 

* La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi.

** Vedesi nuovi orientamenti della circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno

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