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Dichiarazione di morte

DESCRIZIONE

La dichiarazione di morte è una comunicazione obbligatoria, da fare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove questa è avvenuta, possibilmente non oltre 24 ore dal decesso di una persona.

CHI FA LA DICHIARAZIONE

In caso di morte in una abitazione, la dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Per prassi è il personale delle imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari, che effettua anche gli adempimenti di carattere amministrativo.
In caso di morte in un Ospedale, Casa di cura o di riposo, Collegio o Istituto, compete al direttore trasmettere un avviso della morte all'ufficiale di Stato Civile del Comune.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • se il decesso è avvenuto in casa, il certificato necroscopico e la scheda ISTAT rilasciati dal medico che ha constatato la morte;
  • se il decesso è avvenuto in ospedale, l’avviso di morte e la scheda ISTAT rilasciata dall'ospedale;
  • nulla-osta dell'Autorità giudiziaria in caso di morte accidentale o sospetta.

TEMPI DI RILASCIO

La registrazione della dichiarazione ed il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento vengono fatti al momento della richiesta.
La sepoltura può avvenire dopo che sono trascorse 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione del medico necroscopo o dell'Autorità giudiziaria.

CREMAZIONE

E' l'incenerimento del cadavere per mezzo di combustione.
L' autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato del medico necroscopo, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa sospetta, il nulla osta dell'autorità giudiziaria recante indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

  • la disposizione testamentaria del defunto;
  • l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione a queste associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
  • in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

La chiesa cattolica nel 1964 ha abolito le norme del codice canonico che vietavano la cremazione.

Affidamento dell’urna cineraria

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 29 luglio 2004, consente di ottenere l’affidamento delle ceneri di un proprio caro a condizione che vi sia stata volontà espressa del defunto e/o manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato. La richiesta di autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata, previa apposita domanda, dal Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri, cioè generalmente dal Comune di residenza dell'affidatario.

L’atto di affidamento è valido solo nei limiti territoriali del comune che lo ha rilasciato. Pertanto quando la persona a cui è affidata l’urna decida di trasferire le ceneri in altro luogo (es: per cambio di residenza), dovrà richiedere un altro atto di affidamento al nuovo Comune competente e la relativa autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria al Comune di partenza.

L’urna deve essere opportunamente sigillata e deve riportare cognome e nome del defunto, data di nascita e di decesso.

Di norma l’urna deve essere conservata presso la residenza dell’affidatario, salvo diversa indicazione al momento della richiesta di affidamento. In questo caso il luogo dovrà essere indicato come destinazione stabile e dovrà essere garantito contro ogni profanazione e ogni altra causa di dispersione, anche involontaria delle ceneri. 

L’affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all’affidamento e consegnare l’urna al cimitero per la tumulazione.

Trattandosi di affidamento personale, in caso di decesso dell’affidatario, l’urna cineraria deve essere consegnata al cimitero tranne il caso in cui il defunto avesse espressamente indicato un altro affidatario.

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pubblicato il 2020/01/20 12:41:00 GMT+2 ultima modifica 2020-09-24T10:03:32+02:00

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