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Cittadinanza italiana

Chi può richiederla

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Prefettura.

 

Giuramento e riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri

Entro sei mesi dalla data di notifica del Decreto di concessione della cittadinanza, deve essere reso giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza. Per richiedere di rendere giuramento occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.

 

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento

• Decreto in originale
• Relata (ricevuta) di notifica effettuata dalla Polizia Locale
• Documento di identità
• Permesso di soggiorno
• Atto di nascita ed eventualmente di matrimonio originali muniti di Apostille e/o legalizzazione in base agli accordi internazionali tra Stati e relative traduzioni in italiano
• Dichiarazione relativa alla presenza di figli minori conviventi: certificati di nascita dei figli da cui risulti il rapporto di filiazione, tradotti e legalizzati, i passaporti e permesso di soggiorno dei figli

 

Richiesta per la dichiarazione di cittadinanza dei cittadini diciottenni nati in Italia

I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età tra i 18 e i 19 anni che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono  prenotare un appuntamento per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art.4 Legge 5 febbraio 1992 n 91).

 

Documentazione

• Documento d' identità valido
• Passaporto estero
• Istanza per accertare la dichiarazione di cittadinanza
• Titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno)

Al fine di verificare residenza legale costante in Italia dalla nascita l'Ufficio può chiedere eventuale documentazione idonea aggiuntiva a quella già elencata.

 

Costo

Non è previsto nessun costo per l'attività dell'Ufficio di Stato Civile ma per la domanda è previsto il pagamento di € 200,00 di tassa statale.

 

Dichiarazione di volontà di acquisto, riacquisto o espressa rinuncia alla cittadinanza italiana

 

1) Dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della Legge n.91 del 1992 prevede i casi di riacquisto della cittadinanza italiana per gli ex-connazionali. In particolare riacquista la cittadinanza colui che dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. L'effetto del riacquisto è comunque automatico dopo un anno dalla data in cui l'ex-connazionale ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo non faccia una dichiarazione di rinuncia entro lo stesso termine.

Documentazione da presentare il giorno dell'appuntamento

• Passaporto in corso di validità
• Istanza per il riacquisto della cittadinanza italiana

 

2) Dichiarazione di espressa rinuncia alla cittadinanza italiana

Per rinunciare all'effetto automatico di riacquisto della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia, come previsto sopra, l'ex-connazionale deve fare una espressa dichiarazione presso l'Ufficio di Stato Civile. La dichiarazione di rinuncia resa davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sarà iscritta nei registri pubblici e annotata sull’atto di nascita. 


Norme

Legge 5 febbraio 1992 n. 91

Legge 13 giugno 1912 n. 55

Circolare ministeriale K 28/1 del 1991

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pubblicato il 2019/08/08 10:28:00 GMT+2 ultima modifica 2020-10-01T10:20:04+02:00

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