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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

L'autocertificazione  è la facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare dichiarazioni dei propri stati, fatti o qualità personali. E' una dichiarazione in carta semplice, senza bollo, firmata dall'interessato, che sostituisce i certificati anagrafici e non necessita di autentica di firma.

Dove utilizzarle

Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con tutti i gestori di servizi pubblici (Hera, Enel, ecc.), che hanno l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

I privati possono accettarle, ma non sono obbligati a farlo.
Le autocertificazioni non sostituiscono i tradizionali certificati nel caso di rapporti con l'autorità giudiziaria e di atti da trasmettere all'estero.

Soggetti che possono autocertificare

  • Cittadini italiani e dell'Unione Europea; persone giuridiche, società di persone, PP.AA. ed Enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o nei paesi U.E.
  • Cittadini extra U.E. regolarmente soggiornanti in Italia:
    - limitatamente a quanto certificabile o attestabile da soggetti pubblici italiani, fatte salve le norme speciali contenute in leggi e regolamenti sulla disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
  • - in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;
  • Per le persone impedite alla sottoscrizione (norme non applicabili alle dichiarazioni fiscali), la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale competente.
  • In caso d'impedimento temporaneo per stato di salute, la dichiarazione è resa dal coniuge, dai figli o da parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado.

Stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati

a ) data e il luogo di nascita;
b ) residenza;
c ) cittadinanza;
d ) godimento dei diritti civili e politici;
e ) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f ) stato di famiglia;
g ) esistenza in vita;
h ) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i ) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l ) appartenenza a ordini professionali;
m ) titolo di studio, esami sostenuti;
n ) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o ) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p ) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q ) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r ) stato di disoccupazione;
s ) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t ) qualità di studente;
u ) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v ) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z ) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa ) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb ) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis)  di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ;
cc ) qualità di vivenza a carico;
dd ) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee ) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

L'autocertificazione non è ammessa per:

  • certificati medici, sanitari e veterinari
  • attestati di origine e conformità C.E.
  • marchi e brevetti

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Descrizione del procedimento

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli sopra elencati, che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Firma

Se prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere così prodotta:
- apponendo la firma davanti al dipendente addetto a riceverla;
- allegando fotocopia non autenticata di valido documento di identità. In questo caso può essere prodotta anche via fax o consegnata tramite altra persona.

Si può procedere all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato.

In caso la dichiarazione sia autenticata da pubblico ufficiale dell'ufficio anagrafe è necessario apporre una marca da bollo da € 16,00 e pagare € 0,52 per diritti di segreteria.

Costo

In caso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia autenticata da pubblico ufficiale è necessario apporre una marca da bollo da € 16,00 e pagare € 0,52 per diritti di segreteria.

Dichiarazioni mendaci

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Dove reperire i moduli per l'autocertificazione e l'atto di notorietà

I moduli scaricabili da questo sito web sono disponibili in versione cartacea presso l'ufficio Urp e Anagrafe del Comune di Russi, Piazza Farini n. 1 (vedi link utli in calce alla pagina)

Normativa di riferimento

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

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