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Cittadini stranieri (non comunitari)

 

Visto turistico - Lettera d'invito da parte di chi accoglie turisti stranieri

Chi accoglie turisti stranieri provenienti da Paesi che prevedono il rilascio di un visto, deve compilare ed inviare una LETTERA DI INVITO da presentare all'Autorità consolare italiana del paese che deve rilasciare il visto turistico.


Su questa dichiarazione vanno indicati i propri dati, quelli della persona che si accoglie, il periodo di permanenza in Italia, l'impegno a fornirgli alloggio, ad assumere a proprio carico ogni onere e assicurare il rientro in patria alla fine del periodo di soggiorno turistico. 

La firma sulla dichiarazione non deve essere autenticata e quindi non occorre rivolgersi all'Anagrafe. E' sufficiente allegare alla Lettera di invito una copia del documento di identità del dichiarante.

L'originale della dichiarazione dovrà essere spedita alla persona straniera che si recherà all'Ambasciata/Consolato italiano del proprio paese per la richiesta del visto turistico. 

 

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Rinnovo di dimora abituale da parte di cittadini stranieri

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale esibendo il permesso rinnovato.

Trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso, il Comune invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro 30 giorni e a presentare il permesso rinnovato.

In mancanza di tale adempimento, l'ufficio Anagrafe cancella lo straniero dall'anagrafe e, nei successivi 15 giorni, informa la Questura competente per territorio.

Modalità di richiesta

Consegnare copia dei permessi o delle carte di soggiorno rinnovati all'ufficio URP e Servizi Demografici.

Norme

Art. 7, comma 3, del D.P.R. 223/1989

 

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Cittadini stranieri: comunicazione variazioni generalità e stato civile

I cittadini stranieri iscritti nel Registro della Popolazione Residente che a seguito di variazioni stabilite dalle Leggi del paese di cui sono cittadini, cambiano i dati relativi alle generalità e allo stato civile possono chiedere la rettifica di tali dati nei registri anagrafici facendo apposita richiesta e presentando documenti tradotti e legalizzati a supporto a giustificazione della modifica.

Le rettifiche possono riguardare
  • i dati di nascita (cognome, prenome, luogo e data di nascita, dati genitori);
  • i dati di stato civile (matrimonio, divorzio);
  • il cognome per le donne coniugate/divorziate.
Modalità di richiesta

Occorre compilare una dichiarazione allegando a seconda dei casi i documenti di seguito riportati: 

Rettifica dati di nascita:

  • certificato di nascita munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch'essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all'estero;
  • attestazione da parte del Consolato straniero in Italia nella quale si dichiari che la persona con i dati differenti è la stessa;
  • mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente;
  • passaporto con le nuove generalità;
  • permesso/carta di soggiorno con nuove generalità.

Rettifica dati di stato civile:

  • certificato di matrimonio/divorzio munito di legalizzazione o Apostille (esclusi i casi di esenzione dovuti ad accordi internazionali o bilaterali), con traduzione in lingua italiana anch'essa munita di legalizzazione o Apostille, se eseguita all'estero,ovvero mediante traduzione giurata e asseverata presso il Tribunale italiano competente.

Rettifica cognome per le donne coniugate/divorziate:

  • dichiarazione dell'autorità straniera, o della rappresentanza consolare straniera in Italia, munita dell'eventuale legalizzazione o Apostille e traduzione in lingua italiana, con la quale si attesta che in base alla legge del paese di cui la donna è cittadina cambia il suo cognome per effetto del matrimonio o divorzio;
  • certificato di matrimonio o divorzio dal quale si evince la modifica del cognome munito dell'eventuale legalizzazione o Apostille sia sull'originale sia sulla traduzione;
  • passaporto con le nuove generalità;
  • permesso/carta di soggiorno con nuove generalità.

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pubblicato il 2019/08/08 11:20:00 GMT+2 ultima modifica 2020-04-22T13:26:19+02:00

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