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DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE IN ITALIA

Dal 2007 è in vigore anche in Italia la Direttiva Comunitaria sulla libera circolazione all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per i primi 3 mesi di soggiorno in Italia, i cittadini europei NON devono espletare alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido all'espatrio, secondo la legislazione del loro Stato.

I cittadini Europei possono soggiornare regolarmente in Italia per periodi superiori ai tre mesi se:

    A) esercitano attività lavorativa in Italia;

    B) dispongono di risorse economiche suffiecienti (*) oltre che di assicurazione sanitaria privata;

    C) seguono corso di studi in Italia e sono titolari di assicurazione sanitaria e risorse economiche (*);

    D) sono familiari che raggiungono o accompagnano un cittadino europeo

 

ATTESTAZIONI

I cittadini europei devono iscriversi all'anagrafe del Comune dove risiedono, presentando la documentazione che attesta il loro diritto al soggiorno e possono richiedere l'attestazione di soggiorno regolare o permanente

L'attestazione di regolarità del soggiorno viene rilasciata su richiesta dell'interessato, utilizzando apposito modulo e presentando la documentazione per dimostrare la regolarità del soggiorno in base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (**)

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente, che dimostri di aver soggiornato per cinque anni continuativi e regolari in Italia (**)
 La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli di front office dell'Ufficio URP e Servizi Demografici del Comune di Russi.

 

COSTI  

N. 2 marche da bollo da € 16,00.

 

MODULISTICA

 

ALLEGATI SPECIFICI  

1) Permesso o carta di soggiorno precedenti
2) Attestato di regolare soggiorno (se in possesso)
3) n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l'attestato)


(*)

L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2023 in euro 6.542,51 annui - importo mensile pari ad euro 503,27 (vedi circolare n. 135 del 22/12/2022)

(**) 

  • Lavoratori subordinati, uno dei seguenti documenti:
    • ultima busta paga
    • ricevuta di versamento dei contributi INPS
    • comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego
    • ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro
    • comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro
    • contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL
  • Lavoratori autonomi, uno dei seguenti documenti:
    • certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio
    • attestazione di attribuzione di partita IVA
    • iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)
  • Studenti:
    • certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso
    • polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure latro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
    • documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, deve comunque indicare la fonte di reddito e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale
  • Religiosi:
    • dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;
    • dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
  • Minori non accompagnati:
    • provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore;
    • documento di identità del tutore o affidatario
  • Altri:
    • polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
    • documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, deve indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale.
  • Familiari (coniuge; discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):
    • documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta, legalizzata o apostillata
    • documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere legalizzata o apostillata ; la vivenza a carico può essere autocertificata
    • attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro comune).

Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.

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