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Certificati anagrafici e di stato civile

DESCRIZIONE

I certificati attestano fatti, stati e qualità personali che si possono desumere dagli archivi anagrafici, di stato civile ed elettorale.

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove disposizioni che regolano il rilascio di certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità  - L .n. 183 del 12 novembre 2011 - dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide  ed  utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio può pertanto richiedere certificati:

  • vale il vincolo per i soggetti pubblici di acquisire direttamente dalle altre pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività;
  • in alternativa, gli interessati dovranno produrre solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Obiettivo delle nuove norme è quello di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati e quindi uno snellimento amministrativo.

I certificati, nei casi sopra specificati, debbono essere sostituiti dalle autocertificazioni, così come disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (ad es. residenza, stato di famiglia, ecc.) o gli atti di notorietà. Tali dichiarazioni non hanno costi e non  necessitano di autentica della firma.

 

MODALITA' DI RILASCIO

Nel caso non ci si possa avvalere dell'autocertificazione, è possibile richiedere i certificati recandosi direttamente allo sportello sito in Piazza Farini n. 1 oppure inviando la propria richiesta via email agli indirizzi demografici@comune.russi.ra.it o demograficorussi@legalmail.it.

Nel caso di certificati che scontano l'imposta di bollo è possibile anche inoltrare la propria istanza anche tramite posta ordinaria, allegando all'interno della busta: una busta preaffrancata e un bollo da € 16,00.

Oppure è possibile accedere alla Certificazione anagrafica online.

 

COSTI

Per il rilascio di certificati, come ad esempio quelli anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuali, ecc.) è previsto il pagamento dell’imposta di bollo da € 16,00.

Sono fatte salve pochissime eccezioni di usi esenti dall’imposta di bollo che restano compatibili con l’esclusivo utilizzo dei certificati fra privati, come ad esempio i certificati rilasciati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), quelli rilasciati ad uso tutela dei minori e degli interdetti – adozione speciale e affidamento, i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, ecc.

I certificati e gli estratti di stato civile sono esenti da bollo e diritti di segreteria.


 

TEMPI DI RILASCIO

Al momento della richiesta.

 

VALIDITA' DEL CERTIFICATO

I certificati attestanti stati non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità di 6 mesi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 241/90
  • DPR n. 445/2000
  • Legge 183/2011

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pubblicato il 2019/08/08 10:50:00 GMT+2 ultima modifica 2023-01-05T10:50:55+02:00

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