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Autocertificazione

E' una dichiarazione resa dal cittadino sotto la propria responsabilità. L'autocertificazione sostituisce una serie di certificati puntualmente elencati dall’art. 46 della L. 445/2000 richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (Enel, Hera, Telecom, Poste ecc.) E’ definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce.

Chi può farla?

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea
  • i cittadini di paesi extracomunitari provvisti di regolare permesso di soggiorno, limitatamente: 
    • ai dati e ai fatti verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane
    • a quanto previsto da convenzioni internazionali fra l’Italia e i Paesi di provenienza
    • a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero

 

Come si fa?

Basta una dichiarazione in carta semplice firmata dal cittadino maggiorenne interessato, senza autentica della firma e senza marca da bollo. Può essere:

  • consegnata dall’interessato
  • consegnata da un’altra persona
  • inviata via fax
  • spedita per posta

 

Chi deve accettarla

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione o acquisire d’ufficio le informazioni necessarie. La mancata accettazione costituisce violazione ai doveri d’ufficio.

 

Chi non é tenuto ad accettarla

Non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione:

  • i privati (ad esempio le Banche, Poste Spa, notai, assicurazioni ecc.)
  • i Tribunali

 

Cosa si può autocertificare?



Dati anagrafici e di Stato Civile:

  • data e luogo di nascita
  • residenza e cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo, stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita dei figli
  • morte del coniuge, dell’ascendente o del discendente
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato e contenuti nei registri dello stato civile



Titoli di Studio, qualifiche professionali:

  • titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta
  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica



Situazione reddituale, economica e fiscale:

  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di vivenza a carico



Posizione giuridica:

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato



Altri dati:

  • posizioni agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nei fogli matricolari 
  • iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni 
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi titolo 
  • appartenenza ad ordini professionali

 

Cosa non si può autocertificare?

Non è possibile usare l’autocertificazione per sostituire:

  • certificati medici
  • certificati sanitari
  • certificati veterinari
  • certificati di origine
  • certificati di conformità CE
  • certificati di marchi o brevetti

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pubblicato il 2019/08/08 11:13:00 GMT+2 ultima modifica 2020-05-16T14:50:03+02:00

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