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Sanzioni per violazioni al Codice della Strada: modalità di pagamento e informazioni utili

DESCRIZIONE

Tutti coloro a cui sia stata contestata/notificata una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale sono tenuti al pagamento, entro i termini previsti, di una sanzione pecuniaria.

PREAVVISO

L’accertamento di violazione (l’avviso trovato sul parabrezza dell’autovettura ) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l’inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del veicolo. Quest’avviso può essere pagato, entro 5 giorni dalla data di accertamento, senza aggravio di spese e con la riduzione del 30%. Se non avviene il pagamento entro 5 giorni occorre attendere la notifica alla residenza del proprietario del veicolo, con l’aggiunta delle spese di procedura e le spese di notifica.

Avverso l’accertamento non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale.

Per i preavvisi di accertamento in assenza del trasgressore e che prevedono la decurtazione dei punti (esempio parcheggio in stalli disabile o fermate autobus) è necessario attendere di ricevere all’indirizzo la notifica del verbale (busta verde) contenente il modulo per la decurtazione punti dalla patente di guida.

In alternativa scaricare il modulo QUI oppure ritirarlo il modulo direttamente presso gli uffici di Polizia Locale in Via E. Babini 1. 

VERBALE DI CONTESTAZIONE O VERBALE NOTIFICATO PER POSTA (BUSTA VERDE)

La violazione viene contestata direttamente al soggetto che ha commesso l'infrazione, a cui viene rilasciato brevi manu il verbale di contestazione oppure in caso di accertamenti con strumenti elettronici, il verbale viene spedito all'indirizzo di residenza del proprietario del veicolo, con aggiunta di spese di accertamento e notifica

Il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notifica consente lo sconto del 30%,

Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica è consentito il pagamento per importo intero indicato nel verbale (pari al minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di notifica e di procedura, se indicate). ATTENZIONE: il termine di 60 giorni può non coincidere con 2 mesi di calendario.

Oltre il il 60° giorno la sanzione diventa la metà del massimo previsto dalla norma, in pratica raddoppia l’importo. 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere fatto da:

  • trasgressore

  • proprietario del veicolo

  • altri soggetti (es. un familiare). In questo caso il pagamento estingue solo il debito, ma non eventuali altre conseguenze della contravvenzione (es. decurtazione dei punti della patente, dissequestro del veicolo, ecc...) che rimangono in capo al trasgressore/proprietario.

Le modalità di pagamento sono:

1) Per gli accertamenti notificati a casa la somma dovuta può essere pagata:

  • On-line direttamente dal sito comunale CLICCANDO QUI.

  • con le app della propria Banca o degli altri canali di pagamento telematici utilizzando uno dei canali di pagamento elencati su www.pagopa.gov.it tra cui uffici postali, banche, ricevitorie, tabaccherie, sportelli bancomat, con carte o conto corrente.

2) Per gli accertamenti consegnati direttamente dall'agente o lasciati sull'auto si può unicamente on line collegandosi a questo LINK e seguendo la procedura guidata.

NB. Nella causale del versamento deve essere sempre indicato il numero del verbale ed il numero di targa del veicolo.

Se la somma versata sarà in misura inferiore a quella prevista per la sanzione o sarà versata oltre i termini di 60 giorni dalla data di notifica/contestazione sarà tenuta in acconto fino all’iscrizione a ruolo.

Non è possibile il pagamento delle sanzioni presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale.

DOVE RIVOLGERSI

Comando di Polizia Locale Via Emilio Babini 1 Russi (RA)

NOTIFICAZIONE A SOGGETTO ESTRANEO

Notificazione verbale a soggetto estraneo (art. 386 Reg.to C.d.S.). Qualora l'intestatario del verbale risultasse estraneo alla violazione o non fosse più proprietario del veicolo lo stesso dovrà comunicare all'Ufficio Verbali di questo Comando di Polizia Locale, entro 10 gg dal ricevimento della presente, le generalità complete della persona alla quale il predetto veicolo è stato a qualsiasi titolo ceduto prima dell'infrazione, inviando copia della trascrizione dell'atto di vendita a pm@comune.russi.ra.it. In difetto il presente verbale seguirà il normale procedimento a carico del destinatario

INFORMAZIONI UTILI

RICORSI

E' possibile effettuare il ricorso solo in caso di verbali notificati o contestati e NON per i preavvisi di sosta lasciati sul parabrezza (per i quali occorrerà attendere la notifica) In caso di ricorso il verbale non deve essere pagato e occorrerà attendere la decisione dell'autorità competente. In ogni caso sarà escluso il beneficio del pagamento scontato del 30%.

Il ricorso potrà essere presentato (alternativamente)

  • Al Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (in caso di rigetto il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione pari circa al doppio dell'importo)

  • In alternativa al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (in questo caso è previsto il pagamento di un contributo unificato che varia a seconda dell'importo della sanzione da versare presso la cancelleria del Giudice di Pace al momento del deposito del ricorso)

    I termini indicati per proporre ricorso sono tassativi

NORMATIVA

  • Art. 202 e seguenti D. Leg.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) 

  • Art. 387 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento d’Esecuzione al Nuovo Codice della Strada);

  • Art. 16 Legge 24.11.1981, n. 689.

 

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