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Obblighi vaccinali: requisito di accesso al Nido d'infanzia

L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso al nido d'infanzia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/2016 e il D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.

L'art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede a partire dall’anno scolastico 2019/2020 l'attivazione di misure di semplificazione della procedura degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai nidi d'infanzia, mediante l'introduzione di modalità operative di “dialogo” direttamente tra gli istituti scolastici e Ausl, senza ulteriori oneri per le famiglie. Tale procedura semplificata era stata già applicata nelle Regioni in cui era già istituita l'Anagrafe Vaccinale, come in Emilia Romagna, a seguito dell'approvazione dell'art. 18 ter del decreto fiscale (G.U. del 05/12/2017). Pertanto i genitori, al momento della presentazione della domanda di iscrizione non dovranno presentare nessuna documentazione in quanto si procederà con l'invio dei dati, unicamente indispensabili, direttamente all'Ausl, per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, nel rispetto della procedura stabilita all'art. 3-bis del medesimo decreto di cui sopra, che di seguito si riporta in sintesi:

  • l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi provvederà a inoltrare all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna l’elenco degli iscritti al nido d’infanzia comunale per l'anno scolastico (art. 3-bis, comma 1);
  • l'Azienda sanitaria locale entro il 10 giugno restituirà i predetti elenchi indicando le situazioni di non regolarità con gli obblighi vaccinali (art. 3-bis, comma 2);
  • nei 10 giorni successivi, i genitori/tutori/affidatari dei minori indicati come non in regola con gli obblighi vaccinali saranno invitati a depositare presso il Servizio entro il 10 luglio la documentazione necessaria a dimostrazione della regolarità della posizione vaccinale (art. 3-bis, comma 3);
  • entro il 20 luglio sarà trasmessa la documentazione acquisita dai genitori/tutori/affidatari dei minori o comunicato l’eventuale mancato deposito all’Ausl per gli adempimenti di competenza (art.3-bis,comma 4). 

L'art. 3-bis comma 5 del medesimo decreto stabilisce, inoltre, che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione al nido d'infanzia.

Per le ammissioni in corso d'anno scolastico la procedura di cui sopra non è applicabile in relazione alle disposizioni ricevute dall'Ausl della Romagna e pertanto la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale verrà effettuata dall'Ufficio acquisendo direttamente dalle famiglie la documentazione necessaria per l'avvio della frequenza al nido. Nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo, i bambini non in regola, pertanto non potranno accedere al nido d'infanzia e quindi non potranno frequentare.

Il presente paragrafo è stato redatto sulla base delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando. Eventuali modificazioni o integrazioni, anche a seguito di nuove disposizioni procedurali emesse dalla Regione Emilia Romagna e dall'Ausl, saranno comunicate tempestivamente agli utenti.

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