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PdC - Permesso di Costruire

Art.17, L.R. 15/2013 e s.m.i.

Sono realizzabili previa rilascio del Permesso di Costruire

a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m);

c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

 

Requisiti per la presentazione

Proprietario o altro avente titolo

 

Modalità

Per via telematica con procura speciale a tecnico abilitato all’esercizio della libera professione

 

Documentazione

Modulistica Edilizia Unificata della Regione Emilia-Romagna

Mod.1 - Presentazione o Richiesta di Titolo Edilizio

Mod.2 - Relazione Tecnica di Asseverazione

Elaborati grafici ed eventuale ulteriore documentazione indicata nella modulistica o prevista per la tipologia di intervento

Scheda impianti da fonti rinnovabili ove previsto

Verifica dell’invarianza idraulica ove previsto

 

Costi

n.1 marca da bollo da € 16,00 (riportando gli estremi di emissione nella modulistica)

  • Permesso di Costruire € 409,20 alla presentazione ( indicare causale di versamento : “Cod. 2015 Diritti Edilizia” )*
  • Permesso di Costruire con convocazione di Conferenza dei Servizi asincrona € 450,00 alla presentazione ( indicare causale di versamento : “Cod. 2015 Diritti Edilizia” )*
  • Permesso di Costruire con convocazione di Conferenza dei Servizi sincrona € 500,00 alla presentazione ( indicare causale di versamento : “Cod. 2015 Diritti Edilizia” )*
  • Varianti al Permesso di Costruire, effettuate anche con SCIA € 250,00 alla presentazione ( indicare causale di versamento : “Cod. 2015 Diritti Edilizia” )*

Contributo di:

costruzione ove previsto (indicare causale di versamento: “Cod. 4250 Oneri Concessori”)

oblazione a Sanatoria ove previsto (indicare causale di versamento: “Cod. 2850 Sanzioni Amministr. Edilizia”)**

 

Pagamenti

On line attraverso la piattaforma PagoPa

Oppure tramite bonifico: Tesoreria del Comune di Russi – c/o Cassa di Risparmio di Ravenna spa – IBAN: IT82 P 06270 13199 T20990000901

 

Tempistica

Il PdC viene rilasciato entro 75 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;

Il PdC deve essere ritirato, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio;

I lavori devono avere inizio entro un anno dalla data di rilascio del PdC;

La durata dei lavori non può essere superiore ai tre anni dalla di rilascio del PdC;

 

Altro

Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato asseverante che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.

L’intestatario deve comunicare tempestivamente la volturazione del titolo edilizio qualora avvenissero cambiamenti della titolarità e dell’effettiva disponibilità dell’area/immobile, nel periodo intercorrente fra la data del rilascio del PdC e l’inoltro della SCCEA.

 

*) i Diritti di Segreteria NON sono dovuti per i procedimenti edilizi riguardanti interventi ESCLUSIVAMENTE rivolti al superamento delle barriere architettoniche

**) Determina n. 93 - 2014 Oblazione in funzione dell'aumento del valore venale degli immobili (227kB - PDF)

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pubblicato il 2019/08/09 09:49:00 GMT+1 ultima modifica 2024-01-22T11:41:15+01:00

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