PdC - Permesso di Costruire
Sono realizzabili previa rilascio del Permesso di Costruire
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m);
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Requisiti per la presentazione
Proprietario o altro avente titolo
Modalità
Per via telematica con procura speciale a tecnico abilitato all’esercizio della libera professione
Documentazione
Modulistica Edilizia Unificata della Regione Emilia-Romagna
Mod.1 - Presentazione o Richiesta di Titolo Edilizio
Mod.2 - Relazione Tecnica di Asseverazione
Elaborati grafici ed eventuale ulteriore documentazione indicata nella modulistica o prevista per la tipologia di intervento
Scheda impianti da fonti rinnovabili ove previsto
Verifica dell’invarianza idraulica ove previsto
Costi
n.1 marca da bollo da € 16,00 (riportando gli estremi di emissione nella modulistica)
Diritti di Segreteria € 400,00 alla presentazione ( indicare causale di versamento : “Cod. 2015 Diritti Edilizia” )* Contributo di
Costruzione ove previsto (indicare causale di versamento: “Cod. 4250 Oneri Concessori”)
Oblazione a Sanatoria ove previsto (indicare causale di versamento: “Cod. 2850 Sanzioni Amministr. Edilizia”)**
Pagamenti
Tesoreria del Comune di Russi – c/o Cassa di Risparmio di Ravenna spa – IBAN: IT82 P 06270 13199 T20990000901
Tempistica
Il PdC viene rilasciato entro 75 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
Il PdC deve essere ritirato, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio;
I lavori devono avere inizio entro un anno dalla data di rilascio del PdC;
La durata dei lavori non può essere superiore ai tre anni dalla di rilascio del PdC;
Altro
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato asseverante che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.
L’intestatario deve comunicare tempestivamente la volturazione del titolo edilizio qualora avvenissero cambiamenti della titolarità e dell’effettiva disponibilità dell’area/immobile, nel periodo intercorrente fra la data del rilascio del PdC e l’inoltro della SCCEA.
*) i Diritti di Segreteria NON sono dovuti per i procedimenti edilizi riguardanti interventi ESCLUSIVAMENTE rivolti al superamento delle barriere architettoniche
**) Determina n. 93 - 2014 Oblazione in funzione dell'aumento del valore venale degli immobili (227kB - PDF)