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Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Rientrano nell’agriturismo le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.


L’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari è soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).

La registrazione avviene a seguito dell’invio telematico tramite il portale Accesso Unitario SUAP ER, da parte dell’operatore del settore alimentare, al SUAP di Russi, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria, in relazione alla singola attività svolta.
All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna.
Per lo svolgimento dell’attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

Abilitazione all’esercizio dell’attività
Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e una certificazione relativa al rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola. L’abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi per operatore agrituristico, che dimostrano di non essere in una delle condizioni considerate ostative al rilascio. Ai fini del rilascio della certificazione del rapporto di connessione, deve essere verificato ed attestato che l’attività agricola è prevalente rispetto a quella agrituristica.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

  • Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società):
    Essere in possesso dei requisiti morali, da autocertificare al momento della presentazione della domanda, cioè dichiarare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'fart. 6 comma 1 della L. n. 96/2006, nonché dell'art. 67 del dlgs 6 settembre 2011, n. 159, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;
    Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, in qualità di imprenditore agricolo;
    Essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico;
    Essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici;
    Essere in possesso della certificazione del rapporto di connessione con l’attività agricola svolta;
  • Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta):
    Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici esistenti alla data del 15/04/2009, data di entrata in vigore della Legge regionale n. 4/2009;
    Essere in possesso, per quanto riguarda i locali da utilizzare per l’attività, del Certificato di conformità edilizia ed agibilità;
    Essere in grado di dichiarare legittimamente, anche attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato, il rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

Avvio, sospensione, cessazione attività
Qualsiasi comunicazione di avvio, sospensione, cessazione attività deve essere inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive tramite la piattaforma telematica: Accesso Unitario SUAP ER.

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pubblicato il 2019/11/11 13:45:00 GMT+2 ultima modifica 2020-04-03T10:55:33+02:00

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