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Strutture sanitarie

Le strutture sanitarie nelle quali può essere esercitata l'attività professionale da parte del laureato in medicina e chirurgia sono le seguenti:

  • studi pofessionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione;
  • studi professionali (singoli o associati), assoggettati ad autorizzazione;
  • ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione;
  • ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale.

 

Studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione
Lo studio professionale singolo e lo studio associato non sono di regola obbligati ad ottenere dal Comune in cui sono ubicati, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.
Poiché nello studio professionale è prevalente la componente di professione intellettuale rispetto a quella dell'organizzazione, per l'esercizio dell'attività è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 

 
Gli studi professionali, singoli od associati non sono assoggettati ad autorizzazione
Del pari, non sono assoggettati ad autorizzazione gli studi, singoli od associati, dei medici convenzionati per la medicina generale, che soggiacciono alla specifica normativa convenzionale in virtù del peculiare rapporto che intrattengono con il Servizio Sanitario pubblico. Ne consegue che le forme associative tra medici convenzionati previste e regolamentate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rappresentano condizione che comporti obbligo di autorizzazione o che configuri la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.

 

Studi professionali (singoli o associati) assoggettati ad autorizzazione
Esiste però una categoria peculiare di studi professionali per i quali è previsto l'obbligo di autorizzazione. Si tratta di una autorizzazione che deve essere posseduta prima di dare avvio all'attività.
Si tratta degli:

  • studi odontoiatrici;
  • studi chirurgici;
  • studi in cui vengono effettuate procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Il rischio per la sicurezza del paziente, va determinato rispetto a concrete situazioni relativamente alle quali sia noto possano determinarsi conseguenze negative, come causa diretta della prestazione in sé per la sua specifica natura, o per la possibilità di eventi indesiderati anche a distanza di tempo; il rischio dovrà essere valutato caso per caso con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata ed il conseguente assoggettamento, o meno, al regime dell'autorizzazione. Tali criteri valgono tanto per gli studi singoli, quanto per gli studi associati, tenendo presente che per questi ultimi, qualora necessario, il provvedimento di autorizzazione dovrà essere intestato a tutti i professionisti associati.
Gli studi dei medici convenzionati, singoli od associati, per la medicina generale e per la pediatria non rientrano nella categoria degli studi autorizzati, poiché l'attività ordinaria e derivante dai compiti convenzionali di questi professionisti non comporta l'esecuzione di procedure invasive e rischiose, venendo ad eliminare quel rischio correlato con la frequenza sopra citato.
È evidente invece che, nel caso in cui i medici di medicina generale svolgano prestazioni a carattere invasivo (sia nell'ambito dell'attività libero-professionale regolamentata dalla convenzione, che nell'ambito dell'attività ordinaria in regime convenzionale sulla base di progetti concordati con l'Azienda USL), essi risulteranno assoggettati ad autorizzazione secondo quanto previsto nei termini generali sopra esposti.

 

Ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione
Sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie gli ambulatori e i poliambulatori, in quanto strutture in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Si definisce:
ambulatorio la sede dedicata all'esercizio di attività professionali sanitarie da parte di soggetti abilitati dalla legge, nell'ambito delle discipline specialistiche previste dall'ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. L'ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.
poliambulatorio la struttura fisica, dedicata all'espletamento contemporaneo, in più ambulatori, di attività professionali da parte di professionisti operanti in una o più discipline specialistiche, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Al pari dell'ambulatorio anche il poliambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.
Si tratta di strutture caratterizzate da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all'imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario) ed una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all'esecutore della prestazione.

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pubblicato il 2019/11/11 13:32:00 GMT+2 ultima modifica 2020-07-01T16:07:13+02:00

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