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Farmacie

La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ha la funzione di erogare medicinali ed ogni altra prestazione connessa con la salute e il benessere del cittadino, per la quale risulta eventualmente autorizzabile o autorizzata.
 
La Regione Emilia Romagna, attraverso la Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2, ha attuato le previsioni contenute all'articolo 64 della L.R. 13/2015, ponendo nuove regole in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali, valorizzando il Servizio Farmaceutico come presidio sanitario sul territorio, in coerenza con la riforma del sistema di governo regionale e locale e le disposizioni su Città metropolitane, Province, Comuni e loro Unioni, riordinando così le disposizioni regionali in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. 
 
In particolare, la legge riguarda:
1. la dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio;
2. il servizio farmaceutico, turni, orari e vigilanza;
3. le tipologie di attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali;
4. ha evidenziato la necessità di una maggiore accessibilità telematica delle informazioni relative al servizio, in particolare su aperture, chiusure, turni ed orari del servizio farmaceutico.

Per quanto riguarda la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale, la legge regionale conferma le disposizioni, le competenze e le funzioni individuate dall'art. 64 della L.R. 13/2015.

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pubblicato il 2019/11/11 13:29:00 GMT+2 ultima modifica 2020-04-03T09:30:25+02:00

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