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Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Il commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione è una forma speciale di vendita al dettaglio, che può essere avviata previa comunicazione tramite ACCESSO UNITARIO al SUAP del Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Nella SCIA deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 del d.lgs 59/2010 e il settore merceologico di appartenenza dell’attività. Se l’attività attiene al settore merceologico alimentare l’esercente deve essere in possesso dei requisiti sia morali di cui ai commi 1, 3, 4, 5 dell’art. 71, sia professionali di cui al comma 6 dello stesso articolo. In questo caso è richiesta inoltre la registrazione dell’attività presso il dipartimento di sanità pubblica dell’AUSL competente per territorio. 

La registrazione dell’attività avviene previo deposito al SUAP competente di una notifica sanitaria nella quale è dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, dalla normativa sanitaria, in riferimento alla specifica attività.

 

Il D.Lgs 114/98, che disciplina l’attività di commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, prevede il divieto di inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta e stabilisce che è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 71 del d.Lgs. n. 59/2010 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

 

Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

 

Normativa

 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229;

Delibera Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;

Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della regione Emilia-Romagna 27 dicembre 2011, n. 16842 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015;

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pubblicato il 2020/05/16 13:52:53 GMT+2 ultima modifica 2020-05-16T13:52:53+02:00

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