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Noleggio Veicoli

L’attività di noleggio veicoli è distinta in due forme

Noleggio veicoli con conducente

Definiti anche NCC (noleggio con conducente) sono servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuali, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Sono servizi pubblici non di linea:

Il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale

Il servizio di noleggio con conducente di motocicli con o senza sidecar, di tricicli, di quadri cicli, di autovetture, di autobus.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un utenza specifica, che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Per svolgere l’attività è necessario essere iscritti al ruolo dei conducenti adibiti a servizi pubblici non di linea e avere la sede dell’attività nel Comune ove viene rilasciata la licenza.

Requisiti

Requisiti soggettivi

 

Abilitazione professionale

Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

I certificati di abilitazione professionale sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992). Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida.

Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre

a) essere residenti in un comune della Repubblica;

b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria richiesta;

c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) superare apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.


Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

Per l’iscrizione al ruolo devono essere posseduti requisiti morali e professionali.

Sono requisiti morali:

  • non essere sottoposto a misure antimafia;
  • non essere stato condannato per i reati di cui al Capo VI punto 2 lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia – Romagna n. 2009 del 31/05/1994.

Sono requisiti professionali:

  • essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida di veicoli secondo il codice della strada;
  • aver assolto all’obbligo scolastico;
  • essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette.

Esercizio del servizio e sub ingresso

Ogni singola autorizzazione si riferisce ad un singolo veicolo. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente sono limitate e regolamentate per cui per poter esercitare l’attività occorre procedere al sub ingresso di un precedente titolare. Il Comune infatti stabilisce con proprio regolamento il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, le modalità per lo svolgimento del servizio, i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Altre caratteristiche del servizio

Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare, il quale può avvalersi di collaboratori e di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

Normativa

L. 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Delibera Consiglio regionale 31 maggio 1994, n. 2009 - Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: L. 15 gennaio 1992, n. 21;

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Decreto Legge 29/12/2018 n. 143 (G.U. 29/12/2018 n. 301)

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

Noleggio senza conducente

La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l'attività con la quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo.

 

Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481/2001 - Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002.

Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:

  • autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
  • veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
  • veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
  • motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter.

Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Avvio attività

Per avviare l’attività per il noleggio senza conducente è necessario presentata una Segnalazione di inizio attività (SCIA).

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto al SUAP di Russi, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, tramite il portale: accesso unitario.png

 

Requisiti

Requisiti soggettivi

Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 e dell'art. 11 del T.U.L.P.S.;

Requisiti oggettivi

Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa

L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, nonché a quelle che attengono al Codice della strada e alla circolazione dei veicoli;

Sono necessari gli estremi del Certificato Prevenzione Incendi, se richiesto in relazione al numero delle autovetture ricoverate;

I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività, sarà poi necessario indicare, numero e tipo di veicoli che si intendono utilizzare nell'attività, e relativo titolo di disponibilità;

Normativa

  • R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
  • D.P.R. 19/12/2001 n. 481 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente;
  • D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

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pubblicato il 2020/05/16 14:04:00 GMT+2 ultima modifica 2020-09-03T07:29:01+02:00

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