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Autorizzazioni al commercio in sede fissa

Gli esercizi commerciali in sede fissa si distinguono in:

  • Esercizio di vicinato: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti;
  • Media struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
  • Grande struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
    Rilevante è anche la tipologia del centro commerciale: medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali inserite in una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.). Ai fini dell’individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, deve essere considerata unica l’aggregazione di più esercizi commerciali anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate.
    Per superficie di vendita di un centro commerciale s’intende la risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati ai singoli esercizi, ma la loro superficie di vendita è quella complessiva.

Ai fini della esatta individuazione della tipologia di esercizio commerciale e della modalità autorizzatoria da applicare è necessario far riferimento ad alcuni elementi:

  • Popolazione residente: per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • Superficie di vendita: l’area o le aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce, invece, superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’accesso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa, purché non adibiti all’esposizione di merci. (punto 1.6, Delibera Consiglio regionale n. 1253/1999);
  • Categoria merceologica: l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento a 2 settori, alimentare e non alimentare.

Normativa

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  • L.R. 5 luglio 1999, n. 14 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  • Delibera Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 come modificata dalla delibera Consiglio regionale 26 marzo 2002, n. 344 e 10 febbraio 2005, n. 653 - Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
  • Delibera Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 1410 - Criteri e condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell’art.3, comma 2, lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 1;
  • Delibera Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1705 come modificata dalla delibera Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 e 19 dicembre 2005, n. 2198 - Definizione sulla scorta di quanto recato dall’art.11 L.R. 5 luglio 1999, n. 14, del contenuto degli allegati necessari ai fini della valutazione delle domande per grandi strutture di vendita;
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
  • L.R. 21 maggio 2007, n. 6 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale delibera Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 2164 - Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21 maggio 2007, n. 6 in materia di orari;
  • Delibera Consiglio regionale 13 febbraio 2008, n. 155 – Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all’ingrosso e al dettaglio;
  • Regolamento comunale in materia di commercio;
  • Regolamento comunale di Polizia locale;
  • Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
  • Regolamento comunale edilizia.

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pubblicato il 2019/11/11 13:48:00 GMT+2 ultima modifica 2020-07-01T16:00:08+02:00

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