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Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili

Si intende per ascensore un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Si definisce montacarichi un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Si definisce piattaforma elevatrice per disabili un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.

Modalità di presentazione della domanda

L’installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d’impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia. La messa in esercizio riguarda il primo impiego di un ascensore/di un montacarichi/di una piattaforma per disabili. La comunicazione della messa in esercizio, e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario o dal suo legale rappresentante, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune territorialmente competente, fornendo copia della stessa dichiarazione e indicazioni sulle caratteristiche, ubicazione, intestazione e costruttore dell’impianto, nonché i nominativi del soggetto incaricato delle verifiche periodiche e della ditta cui è affidata la manutenzione. L’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione CE di conformità sono demandate all’installatore, inteso come responsabile della progettazione, fabbricazione, installazione e commercializzazione; per i componenti di sicurezza elencati nell’allegato IV della direttiva CEE 29 giugno 1995 n. 116 questi compiti spettano al fabbricante dei componenti o al suo mandatario stabilito nella Comunità. La presenza della marcatura CE, insieme alla dichiarazione di conformità, conferisce all’ascensore/montacarichi e al componente di sicurezza la presunzione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti non solo dalla direttiva ascensori/montacarichi, ma anche dalle altre direttive a essi applicabili (ad es. direttiva sulla compatibilità elettromagnetica), e ne consente la commercializzazione e la messa in servizio sul territorio dell’Unione Europea. Vanno comunicate al Suap anche le modifiche costruttive dell’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, quali: il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, idraulico o elettrico e la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali. Il mancato invio delle suddette comunicazioni comporta il divieto di mettere e mantenere in servizio l’ascensore/montacarichi/la piattaforma elevatrice per disabili.

Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/le piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale.

L’esito delle verifiche va riportato in un apposito verbale da conservare nel libretto dell’impianto e trasmesso al Suap territorialmente competente solo nel caso di esito negativo. Il verbale negativo produce, da parte dell’amministrazione pubblica locale, un provvedimento di fermo dell’impianto che potrà essere rimesso in esercizio solo a esito positivo di successiva verifica straordinaria, con cui venga accertata l’eliminazione delle irregolarità precedentemente rilevate. Devono essere effettuate verifiche straordinarie anche per le modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Gli oneri per l’esecuzione delle operazioni di verifica sono a carico dei proprietario dello stabile ove è installato l’impianto. La manutenzione è obbligatoria. Il manutentore rimane il primo responsabile del regolare e sicuro funzionamento dell’impianto.

Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione di parti rotte o usurate e provvede a interrompere il funzionamento dell’impianto nel caso rilevi la presenza di un pericolo. La manutenzione può essere effettuata solo da persone o personale di ditta specializzata munito di Certificato di abilitazione rilasciato secondo la procedura precedentemente in atto e da operatore comunitario con specializzazione equivalente. Il libretto di impianto che deve essere messo a disposizione all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto al SUAP di Russi, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, tramite il portale: accesso unitario.png

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pubblicato il 2020/05/16 13:45:00 GMT+2 ultima modifica 2020-09-03T19:06:13+02:00

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