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Acconciatori, estetisti e tatuatori

Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto al SUAP di Russi, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, tramite il portale: Accesso Unitario SUAP ER.

ACCONCIATORI, BARBIERE

Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l’esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali. Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.

Non è ammesso l'esercizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.

 

ESTETISTI

L’attività di estetica, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - "Disciplina dell’attività di estetista", comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti, nonché l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo, o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi preesistenti.

L’attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico (si veda l’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1) e con l’applicazione dei prodotti cosmetici (si veda la definizione della Legge 11.10.1986, n. 713).

Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in modo specifico ed esclusivo a finalità di carattere terapeutico.

Non rientrano nell’attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medicocurativo-sanitario, l’attività di massaggiatore sportivo, le attività motorie e l’attività di naturopata del benessere (operatore olistico). 

I locali adibiti all’attività di estetica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di superfici minime dei locali previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing e le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale, al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.

Non è ammesso l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

 

TATUAGGI E PIERCING

Per attività di tatuaggio si intende quella inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma allo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

Per attività di piercing si intende quella inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento.

Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente  difficoltosa.

Per svolgere l’attività di tatuaggio e di piercing, è necessaria la frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall’ASL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle  linee guida approvate dalla Giunta regionale con Delibera n. 465 dell’11/04/2007.

I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti  previsti  dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.

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pubblicato il 2019/11/13 10:41:00 GMT+1 ultima modifica 2021-12-30T15:08:51+01:00

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