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Area sgambamento cani a San Pancrazio

Area verde "Taddeo Bartoletti" sita in San Pancrazio, via Dell'artigianato

REGOLAMENTO

Obblighi

1. l’accesso è vietato ai cani sprovvisti di guinzaglio;

2. l’accesso è vietato ai cani il cui conduttore sia sprovvisto di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. i proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;

4. i proprietari non dovranno permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali o persone;

5. è necessario attenersi alle altre normative nazionali che regolano la circolazione dei cani ritenuti e segnalati come impegnativi;

6. divieto di accesso a tutti i veicoli, anche se condotti a mano, esclusi autorizzati e velocipedi quando percorrono appositi attraversamenti;

7. divieto di calpestare aiuole e alberi, impianti e giochi non predisposti per tale scopo;

8. divieto alle persone di età superiore agli anni dodici di effettuare qualsiasi tipo di gioco che rechi disturbo alla quiete pubblica e molestia ai frequentatori, se non praticabile mediante le esistenti attrezzature a ciò destinate;

9. divieto di abbandonare vetro o qualsiasi altro tipo di rifiuto;

10.divieto di asportare, alterare, danneggiare ed imbrattare impianti, strutture e giochi.

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Comune di Russi istitutive delle aree verdi e delle aree con accesso consentito ai cani è punita mediante sanzioni amministrative.Per quanto riguarda gli accertamenti ed il servizio di vigilanza in materia di tutela e benessere degli animalie salvaguardia del patrimonio ambientale, il Corpo della Polizia Locale del Comune di Russi si avvaleanche della collaborazione delle Guardie zoo dell’Associazione A.N.P.A.N.A.

Obblighi per i proprietari di cani in tutto il territorio nazionale

(Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali)

• ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: 

1. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

2. portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali  o su richiesta delle Autorità competenti;

3. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente

• coloro che conducono animali sul suolo pubblico sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni; sono tenuti altresì a raccogliere le deiezioni, depositandole negli appositi contenitori indicati all’uso o nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Tali obblighi non si applicano ai non vedenti con cani guida.

• sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi. 

Adempimenti amministrativi

I proprietari, allevatori o detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’Anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono in possesso.

L’iscrizione prevede, per i cani che non sono già stati identi con tatuaggio leggibile e/o microchip, l’applicazione di un microchip da ritirare all’ufficio comunale, del costo di € 3,10.

Per i cani che sono già dotati di un codice identificativo non è richiesto alcun versamento, ma occorre ugualmente l’iscrizione.

Al momento dell’iscrizione il proprietario (che deve essere maggiorenne) dovrà fornire i dati relativi al cane (razza, nome, data di nascita, caratteristiche, ecc.).

• In caso di trasferimento, cessione ad altro proprietario, morte del cane, deve essere effettuata la comunicazione entro 15 giorni all’Anagrafe canina.

In particolare, in caso di smarrimento o sottrazione, occorre effettuare la relativa segnalazione entro 3 giorni.

 

In caso di ritrovamento di cani randagi o vaganti contattare:

Canile di Ravenna - tel 0544.453095

Vigili Urbani di Russi - tel. 0544.587617 - cell 348.3976748

Tutte le ipotesi di maltrattamento e di abbandono sono punite dalla legge n. 189/2004, così come sono previste sanzioni per chi non rispetta le ordinanze vigenti. Il Codice Penale prevede pene severe, quali l’arresto e la reclusione per l’uccisione di animali (art. 544 bis) ed il pagamento di ammende elevate (art. 544 ter) per il maltrattamento degli stessi.

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PASSAPORTO PER CANI ED ALTRI ANIMALI

L'Unione Europea dal 2004 ha stabilito che anche gli animali devono essere muniti di regolare documento per viaggiare all'estero che li identifichi e certifichi la loro salute. Il passaporto per cani, gatti e furetti viene rilasciato dai veterinari dell'AUSL

Per informazioni:

Ufficio Ambiente - Via Babini n. 1 - tel. 0544.587660

Ufficio Anagrafe Canina e URP - Piazza Farini n. 1 - tel. 0544.587600

Segnalazioni