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Accesso civico semplice

Che cos'è?

L'accesso civico (art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013) è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di richiede alle pubbliche amministrazioni di ottemperare alla pubblicazione di documenti e informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa vigente nel caso in qui questa non sia stata effettuata del tutto o in parte.

Chi può presentare istanza di accesso civico?

L’accesso civico, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

È necessario motivare l’istanza di accesso civico?

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.

Quali sono le modalità di presentazione dell’istanza di accesso civico?

L'istanza può essere indirizzata:

  • all'ufficio che detiene i documenti o le informazioni oggetto dell'omessa o parziale pubblicazione;

  • all'Ufficio relazioni con il pubblico;

  • all'Ufficio Segreteria e Sistemi Informativi;

  • al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Generale);

Laddove la richiesta non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L’istanza può essere presentata a mezzo posta, fax, a mano oppure trasmessa per via telematica se:

  • sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;

  • sottoscritta con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

  • inviata mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Cosa si deve indicare nell’istanza?

È necessario identificare i documenti e le informazioni oggetto dell'omessa o parziale pubblicazione. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta.

E' facoltà dell'interessato, laddove ne sia a conoscenza, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico?

No, la richiesta è gratuita.

Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico?

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e con la pubblicazione della documentazione oggetto della richiesta nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al richiedente.

Normativa di Riferimento

Legge 33/2013

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