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Accesso civico generalizzato

Che cos'è?

L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013) è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis dello stesso D.Lgs. n. 33/2013.

Chi può presentare istanza di accesso civico generalizzato?

L’accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

È necessario motivare l’istanza di accesso civico generalizzato?

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico generalizzato.

Quali sono le modalità di presentazione dell’istanza di accesso civico generalizzato?

L'istanza è presentata compilando l'apposito modulo e può essere indirizzata :

  • all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta;

  • all'Ufficio relazioni con il pubblico;

  • all'Ufficio Segreteria e Sistemi Informativi.

Laddove la richiesta non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

L’istanza può essere presentata a mezzo posta, fax, a mano oppure trasmessa per via telematica se:

  • sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;

  • sottoscritta con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

  • inviata mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Cosa si deve indicare nell’istanza?

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico generalizzato devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico generalizzato?

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'Ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

L'Ufficio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico generalizzato è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Quali sono i rimedi nel caso di diniego o mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l’accesso civico generalizzato è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento (venti giorni) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Russi è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Russi. È previsto che il difensore civico si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo al Comune. Se il Comune di Russi non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso civico generalizzato è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (30 giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Quali sono i rimedi nel caso di mancato o parziale accoglimento delle osservazioni da parte dei controinteressati?

In caso di mancato o parziale accoglimento delle osservazioni presentate dai controinteressati, questi possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se le osservazioni non accolte riguardavano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (20 giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Russi è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune. È previsto che il difensore civico si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, ne debba informare il controinteressato e comunicarlo al Comune di Russi. Se il Comune non conferma il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni del controinteressato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso civico generalizzato è negato.

Se le osservazioni non accolte riguardavano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi. Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Segretario Generale Dott. Paolo Cantagalli

Normativa di Riferimento

Legge 33/2013

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