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Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), introdotta dalla direttiva europea n. 42/2001 e recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", è una procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare, in forma preventiva e partecipativa, i possibili effetti significativi e negativi di un progetto sull’ambiente, sulla biodiversità, sul patrimonio culturale, sulla popolazione e la salute umana.
È una strategia di prevenzione perché esamina, anticipandole, le conseguenze di un progetto con la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dalla pubblica amministrazione, che si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, sia sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.
Oggetto della valutazione è la compatibilità dei possibili impatti diretti, cumulativi e sinergici, con le caratteristiche dell’ambiente, e la verifica che i progetti rappresentino, tra le diverse possibili alternative, quella capace di evitare in massima misura gli impatti negativi e di minimizzare e compensare, in termini ambientali, quelli non ulteriormente evitabili.
L'attuazione della procedura di V.I.A. mira dunque a:

  • proteggere e migliorare la qualità della vita e la salute pubblica;
  • mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse;
  • salvaguardare la biodiversità;
  • promuovere l'uso di risorse rinnovabili;
  • garantire l'uso plurimo delle risorse.

Relativamente ai progetti soggetti alla Valutazione di Impatto Ambientale, dal punto di vista operativo, è opportuno tenere distinte la verifica di assoggettabilità alla VIA dalla VIA vera e propria, in quanto nel Titolo III della Parte II del D.L.vo n. 152/2006 si rinvengono procedure specifiche per ciascuna di esse.

Verifica di assoggettabilità alla VIA

La verifica di assoggettabilità è definita come la procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente” e devono essere sottoposti alla fase di VIA. Quindi rappresenta una fase propedeutica alla VIA vera e propria.
L’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., stabilisce quali progetti devono essere soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (nota anche come “screening”).

VIA vera e propria

I comma 6 e 7 dell’art. 6 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. stabiliscono quali sono i progetti per cui la VIA è obbligatoriamente prevista.
Rispetto allo screening, la VIA prevede un maggior livello di dettaglio delle informazioni che devono essere prodotte all’autorità competente, tant’è che all’art. 21 del D.L.vo n. 152/2006 viene prevista anche una fase, facoltativa, di consultazione tra il proponente, l’autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale, finalizzata alla definizione del grado di approfondimento delle
informazioni, della metodologia da seguirsi necessaria alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Tale fase, conosciuta anche con il termine di “Scoping”, viene condotta sulla base del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, nonché dell’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri nulla osta ed assensi necessari per la costruzione e l’esercizio del progetto, da prodursi prioritariamente in formato elettronico.
La fase di consultazione deve concludersi entro 60 giorni con una espressa pronuncia dell’autorità competente sugli aspetti elencati dal co. 2 dell’art. 21.
Prima di attivarsi per la presentazione dell’istanza, il proponente deve quindi elaborare lo studio di impatto ambientale (SIA) che rappresenta il documento principale riguardante gli aspetti ambientali e gli impatti del progetto.

Autorità competenti

L’istanza deve essere presentata direttamente all’autorità competente che per i progetti di cui all’Allegato II è individuata nel Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, mentre per quelli di cui agli Allegati III e IV la competenza è attribuita secondo le disposizioni delle leggi regionali.
La Regione è competente per le procedure relative ai progetti: a) elencati negli allegati A.1 e B.1 della LR n. 4 del 20/04/2018;
b) elencati negli allegati A.2 e B.2 della LR n. 4 del 20/04/2018, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;
c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1 della LR n. 4 del 20/04/2018, attivate su richiesta del proponente.
La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli allegati A.2 e B.2 della LR n. 4 del 20/04/2018;
b) elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 4 del 20/04/2018 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;
c) elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 4 del 20/04/2018 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3 della LR n. 4 del 20/04/2018, qualora il Comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2 della LR n. 4 del 20/04/2018, attivate su richiesta del proponente;

Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 4 del 20/04/2018 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3 della LR n. 4 del 20/04/2018.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 (TUA)
  • LR 20 aprile 2018, n. 4

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pubblicato il 2019/10/15 13:46:00 GMT+2 ultima modifica 2020-08-05T13:37:02+02:00

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