Seguici su

Sezioni

Istituzione delle zone di rifugio della fauna selvatica

Le zone di rifugio della fauna selvatica sono territori di varia dimensione, in cui la caccia è vietata, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Sono individuate dalla Regione per proteggere specie faunistiche in difficoltà, in diminuzione o particolarmente protette.

Ai sensi dell’art. 22 “Zone di Rifugio” della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 ss.mm.ii. “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, la Giunta Regionale ha definito l'Istituzione delle zone di rifugio della fauna selvatica afferenti i territori delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Parma e Ravenna.

Nella sottosezione "Contenuti correlati" l'elenco dei rifugi e la relativa mappa, consultabili.

Segnalazioni