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Accesso agli atti (legge 241/90)

Che cos'è?

Chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, determinato da una situazione giuridicamente tutelata, ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dal Comune. In particolare, il diritto di accesso è assicurato:

  • ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

  • ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione;

  • ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi, per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario, relativamente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Come si fa?

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il Responsabile di tale unità organizzativa provvede a valutare la sussistenza dell’interesse giuridico all’accesso.

Il richiedente deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall'ente ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 oppure in mancanza:

  • far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi;

  • indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;

  • specificare (o ove occorra comprovare) l'interesse connesso alla richiesta.

L’ufficio provvede ad individuare l’atto e a stampare copia. L’interessato può effettuarne la sola visione, oppure richiedere il rilascio di copia in carta semplice, ovvero di copia conforme.

Cosa occorre?

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;

  • Avere un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti del documento richiesto;

Quanto costa?

L’esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Comune gratuitamente con il solo addebito dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di visura, come definiti con apposito atto.

Quando l'invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta, telefax o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

Sono fatte salve le norme stabilite dal Dpr 642/1972 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo.

Quanto tempo serve?

La richiesta sarà assolta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Normativa di Riferimento

Legge 241/1990

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