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Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione e di misure ordinarie ed emergenziali, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica

Si informano i cittadini che anche il Comune di Russi ha adottato, con ordinanza del Sindaco nr. 71 del 27 settembre 2024, i Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione e di misure ordinarie ed emergenziali, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) e dell'accordo tra le Regioni del bacino padano e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Dgr n. 189/2021. 

Limiti strutturali alla circolazione nel Comune di Russi (Comune di Pianura Est)

1. Nel periodo 01/10/2024 - 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, è istituito il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Russi, come da planimetria costituente l’allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

    

2. Nel periodo 01/10/2024 - 31/03/2025, in tutto il territorio comunale vige:

2.1 - il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2.2 - il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

2.3 - il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

2.4 - al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:

         a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;

       b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.
     

3. Durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

   

4. Le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

4.1 - l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

4.2 - l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

   

5. Nel periodo 01/10/2024 - 31/03/2025 l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Ravenna, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

5.1 - in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

5.2 - in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

    

6. L’area del centro abitato del Comune di Russi in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato n. 1 ed è delimitata esternamente dalle seguenti strade contigue tra loro: via Trieste - via Trento - via Mazzini - via Garibaldi.

  

7. sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:

a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;

b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);

c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030).

  

8. Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;

b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);

c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;

d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;

e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;

j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;

k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);

b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada. Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

a) ai sensi dell’art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell’articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

b) l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l’attività non consentita;

c) l’inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;

d) l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.2. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell’esercizio commerciale.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

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