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DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE IN ITALIA

Dall'11 aprile 2007 e' in vigore anche in Italia la Direttiva Comunitaria sulla libera circolazione all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per i primi 3 mesi di soggiorno in Italia, i cittadini europei NON devono espletare alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido all'espatrio, secondo la legislazione del loro Stato.

I cittadini Europei possono soggiornare regolarmente in Italia per periodi superiori ai tre mesi se:

    A) esercitano attività lavorativa  in Italia;

    B) dispongono di risorse economiche suffiecienti  (*) oltre che di assicurazione sanitaria privata;

    C) seguono corso di studi  in Italia e sono titolari di assicurazione sanitaria e risorse economiche (*);

    D) sono familiari  che raggiungono o accompagnano un cittadino europeo

 

ATTESTAZIONI

I cittadini europei devono iscriversi all'anagrafe del Comune dove risiedono, presentando la documentazione che attesta il loro diritto al soggiorno e possono richiedere l'attestazione di soggiorno regolare o permanente

L'attestazione di regolarità del soggiorno  viene rilasciata su richiesta dell'interessato, utilizzando apposito modulo e presentando la documentazione per dimostrare la regolarità del soggiorno in base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (**)

L'attestazione di soggiorno permanente  può essere richiesta dal cittadino comunitario residente, che dimostri di aver soggiornato per cinque anni continuativi e regolari in Italia (**)
 La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE  
La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli di front office dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Russi

COSTI  
N. 2 marche da bollo da € 16 

MODULISTICA

ALLEGATI SPECIFICI  
1) Permesso o carta di soggiorno precedenti
2) Attestato di regolare soggiorno (se in possesso)
3) N. 2 marche da bollo da euro 16 (una per la domanda e una per l'attestato)

(*) Importo dell'assegno sociale per l'anno 2014: € 5.818,93 pari ad € 447,61 al mese

(**) 

  • Lavoratori subordinati , uno dei seguenti documenti:
    ultima busta paga
  • ricevuta di versamento dei contributi INPS
  • comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego
  • ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro
  • comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro
  • contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL
  • Lavoratori autonomi , uno dei seguenti documenti:
    certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio
  • attestazione di attribuzione di partita IVA
  • iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)
  • Studenti :
  1. certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso
  2. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure latro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
  3. documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.
  • Religiosi :
  1. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;
  2. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
  • Minori non accompagnati :
  1. provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore;
  2. documento di identità del tutore o affidatario
  • Altri :
  1. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
  2. documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale. 

 

 

  • Familiari (coniuge; discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):
  1. documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata
  2. documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; alla documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata ; la vivenza a carico può essere autocertificata
  3. attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro comune).

Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.

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pubblicato il 2019/08/08 11:18:00 GMT+2 ultima modifica 2021-01-21T09:49:08+02:00

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