DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE IN ITALIA
Dall'11 aprile 2007 e' in vigore anche in Italia la Direttiva Comunitaria sulla libera circolazione all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.
Per i primi 3 mesi di soggiorno in Italia, i cittadini europei NON devono espletare alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido all'espatrio, secondo la legislazione del loro Stato.
I cittadini Europei possono soggiornare regolarmente in Italia per periodi superiori ai tre mesi se:
A) esercitano attività lavorativa in Italia;
B) dispongono di risorse economiche suffiecienti (*) oltre che di assicurazione sanitaria privata;
C) seguono corso di studi in Italia e sono titolari di assicurazione sanitaria e risorse economiche (*);
D) sono familiari che raggiungono o accompagnano un cittadino europeo
ATTESTAZIONI
I cittadini europei devono iscriversi all'anagrafe del Comune dove risiedono, presentando la documentazione che attesta il loro diritto al soggiorno e possono richiedere l'attestazione di soggiorno regolare o permanente
L'attestazione di regolarità del soggiorno viene rilasciata su richiesta dell'interessato, utilizzando apposito modulo e presentando la documentazione per dimostrare la regolarità del soggiorno in base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (**)
L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente, che dimostri di aver soggiornato per cinque anni continuativi e regolari in Italia (**)
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli di front office dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Russi
COSTI
N. 2 marche da bollo da € 16
MODULISTICA
ALLEGATI SPECIFICI
1) Permesso o carta di soggiorno precedenti
2) Attestato di regolare soggiorno (se in possesso)
3) N. 2 marche da bollo da euro 16 (una per la domanda e una per l'attestato)
(*) Importo dell'assegno sociale per l'anno 2014: € 5.818,93 pari ad € 447,61 al mese
(**)
- Lavoratori subordinati , uno dei seguenti documenti:
ultima busta paga - ricevuta di versamento dei contributi INPS
- comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego
- ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro
- comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro
- contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL
- Lavoratori autonomi , uno dei seguenti documenti:
certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio - attestazione di attribuzione di partita IVA
- iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)
- Studenti :
- certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso
- polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure latro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.
- Religiosi :
- dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;
- dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
- Minori non accompagnati :
- provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore;
- documento di identità del tutore o affidatario
- Altri :
- polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale.
- Familiari (coniuge; discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):
- documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata
- documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; alla documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata ; la vivenza a carico può essere autocertificata
- attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro comune).
Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.