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Legge 23 dicembre 1999, n. 448 e successive modifiche e integrazioni

Nota informativa in merito alle agevolazioni nel settore del GPL  
La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) non ha previsto, anche per l'anno 2010, il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento per alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, determinando, pertanto, che il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
- non sia applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle frazioni parzialmente non metanizzate anche se nelle stesse risulti ubicata la casa comunale;
- sia confermato per le frazioni non metanizzate intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
Le circolari dell’Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - del 31.12.2009, del 15.01.2010 e del 12.04.2010 specificano le modalità per la concessione di tali agevolazioni e in particolar modo, ai Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E: prevedendo, in sede di prima applicazione e nei casi in cui risultasse dubbia la possibilità di concedere l’agevolazione, che le Società fornitrici del gasolio e del GPL potessero emettere fatture a prezzo pieno provvedendo successivamente al rimborso di quanto eventualmente dovuto una volta acquisite, dagli utenti, le certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni Comunali attestanti il diritto ad usufruire dell’agevolazione (per la parte vigente, come detto sopra, sino al 31 dicembre 2009).
Le frazioni non metanizzate continuano pertanto a fruire dell’agevolazione sui combustibili da riscaldamento in base all’articolo 2, comma 12, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009): tale norma prevede che a decorrere dal 2009, si applichi una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro).
Tale agevolazione, non cumulabile con altre come riduzioni di accise, si applica ai combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412;
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412 del 1993, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Si applica anche alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.(dove per frazioni non metanizzate devono intendersi, come sopra riportato, le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse).
Per effetto di tale agevolazione, i soggetti residenti in tali zone pagano un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
Questa agevolazione, introdotta fin dal 1998 ed aumentata dal 2001, a partire dal 2009 è dunque"strutturale" ed è tuttora in vigore.
Viceversa, l’articolo 2, comma 13, della medesima Legge Finanziaria 2009 ha prorogato solo fino a tutto il 2009 le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Tale agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per il riscaldamento nei comuni che si trovano in tali frazioni.
Questa estensione dell’agevolazione anche alle frazioni parzialmente non metanizzate che si trovano nel centro abitato dove insiste la casa comunale derivava dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001: tale norma ha stabilito che, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefìci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
Tale beneficio è stato oggetto di numerose proroghe l’ultima delle quali ha disposto l’applicazione dell’agevolazione (anche alle zone non metanizzate incluse nel centro abitato ove ha sede la casa comunale) fino al 31 dicembre 2009.
E’ importante notare che con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.
In sostanza, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 12, della Finanziaria 2009, per le frazioni non metanizzate sono ormai a regime mentre non sono più in vigore dalla fine del 2009 le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 13, della medesima Legge Finanziaria 2009 sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cioè, quelle che si trovano nel centro abitato dove ha sede la casa comunale).
E’ possibile, peraltro, nel rispetto della decisione del Consiglio Europeo - che essendo condivisa da tutti i capi di Governo della UE ha una forte valenza politica - chiedere quantomeno una proroga ulteriore di tale beneficio anche fino al 31 dicembre 2012.

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pubblicato il 2020/08/17 12:28:00 GMT+2 ultima modifica 2020-08-17T12:37:38+02:00

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