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SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività

Art.13, L.R. 15/2013 e s.m.i.

Sono realizzabili previa Segnalazione Certificata Inizio Attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;

c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che non
presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c bis);

f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici
o di attrezzature esistenti;

g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;

h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1,
della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

Requisiti per la presentazione

Proprietario o altro avente titolo

Modalità

Per via telematica con procura speciale a tecnico abilitato all’esercizio della libera professione

Documentazione

Modulistica Edilizia Unificata della Regione Emilia-Romagna

Mod.1 - Presentazione o Richiesta di Titolo Edilizio

Mod.2 - Relazione Tecnica di Asseverazione

Elaborati grafici ed eventuale ulteriore documentazione indicata nella modulistica o prevista per la tipologia di intervento

Scheda impianti da fonti rinnovabili ove previsto

Verifica dell’invarianza idraulica ove previsto

Costi

Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA che comportino aumento di volume e/o superfice: diritti di Segreteria € 250,00 alla presentazione (indicare causale di versamento: “Cod. 2015 Diritti Edilizia”)*

Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA che non comportino aumento di volume e/o superfice: diritti di Segreteria € 204,60 alla presentazione (indicare causale di versamento: “Cod. 2015 Diritti Edilizia”)*

Oblazione a Sanatoria ove previsto (indicare causale di versamento: “Cod. 2850 Sanzioni Amministr. Edilizia”)**

Contributo di Costruzione ove previsto (indicare causale di versamento: “Cod. 4250 Oneri Concessori”)

Pagamenti

On line attraverso la piattaforma PagoPa

Oppure tramite bonifico: Tesoreria del Comune di Russi – c/o Cassa di Risparmio di Ravenna spa – IBAN: IT82 P 06270 13199 T20990000901

Tempistica

La SCIA, ove non sia indicato il differimento dell’inizio dei lavori, diviene efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della comunicazione, entro i successivi 30 giorni il SUE può sospendere i termini, una sola volta, per chiedere chiarimenti ed acquisire integrazioni alla documentazione presentata ed ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.

I lavori devono avere inizio entro un anno dalla data di efficacia.

La durata dei lavori non può essere superiore ai tre anni dalla data di efficacia.

Altro

Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.


*) i Diritti di Segreteria NON sono dovuti per i procedimenti edilizi riguardanti interventi ESCLUSIVAMENTE rivolti al superamento delle barriere architettoniche.

**) Determina n. 93 - 2014 Oblazione in funzione dell'aumento del valore venale degli immobili (227kB - PDF)

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pubblicato il 2019/08/09 10:49:00 GMT+2 ultima modifica 2024-01-22T12:43:31+02:00

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